Art. 27
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Creatori digitali
1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-12-27;206#art-27