Art. 30

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative 1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità: a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall' del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall', comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore; c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica; d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi; e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale; f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale. 3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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