Art. 17

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta 1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonchè da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonchè della pasta di semola di grano duro, come definita dall' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto. 2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 (Art. 17 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.) — Testo vigente | Portale Normativo