Art. 12
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Misure di semplificazione
per la filiera della nautica
1. All' del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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