Art. 9

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini 1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori. 2. All' della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»; b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonchè la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.
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LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 (Art. 9 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.) — Testo vigente | Portale Normativo