Art. 58
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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