Art. 54
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro
1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso».
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