Art. 52
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia
di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».
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