Art. 46
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2023-12-27;206#art-46
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
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L'articolo riconosce un contributo economico alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sulle qualità e caratteristiche specifiche dei prodotti, finalizzate alla predisposizione del disciplinare. Per finanziare la misura è stanziata una spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le regole e le modalità pratiche di erogazione del contributo saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'applicazione dell'agevolazione deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea e nazionale sugli aiuti di Stato.
La norma intende sostenere economicamente le associazioni di produttori coprendo le spese tecniche necessarie per definire e redigere i disciplinari di produzione.
Si applica alle associazioni di produttori che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 44 della medesima legge.
Un'associazione di produttori intende redigere il disciplinare di produzione per un prodotto tipico e assume un consulente tecnico per definirne le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative. L'associazione richiede il contributo pubblico per coprire i costi sostenuti per tale consulenza tecnica, nei limiti previsti per il 2024 e secondo le modalità ministeriali.
Adozione di un decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per definire le modalità di erogazione; rispetto dei limiti e delle condizioni della normativa sugli aiuti di Stato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.