Art. 45

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici 1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita; b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate; c) la delimitazione della zona geografica di produzione; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica; e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati; f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica; g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto. 2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.
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LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 (Art. 45 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.) — Testo vigente | Portale Normativo