Art. 45
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici
1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.
2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.
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