Art. 44
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Associazioni dei produttori
1. Le associazioni dei produttori di cui all' possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purchè perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:
a) elaborano il disciplinare di cui all' ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.
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