Art. 37
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 10 ago 2025
Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate
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nel mondo
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonchè alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.»
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. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione dei Paesi terzi;
b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet;
e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.
3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
4.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 118
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5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Storico versioni
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