Art. 5
LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190
In vigore dal 1 mag 2024
Elenco nazionale
1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all';
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all';
c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli , comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite
, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,
e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere
...
ed è reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento
, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento
e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell', comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Storico versioni
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