Art. 4

LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190

In vigore dal 8 apr 2025
Esame di abilitazione 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente. 2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto la maggiore età; b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; c) godere dei diritti civili e politici; d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56. 3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 , di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-12-13;190#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo