Art. 3
LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190
In vigore dal 1 mag 2024
Esercizio della professione di guida turistica
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all', o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell', e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'.
2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell', comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.
3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
4.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56
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Storico versioni
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