Art. 10
LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190
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L'articolo disciplina la quantificazione economica delle prestazioni rese dalle guide turistiche. Il compenso richiesto non può essere arbitrario, ma deve rispecchiare il tempo impiegato per il servizio. Inoltre, l'importo deve tenere conto della complessità, dei contenuti trattati e delle specifiche peculiarità della prestazione professionale erogata.
La norma stabilisce il principio di proporzionalità per la determinazione dei compensi delle guide turistiche, garantendo che la remunerazione sia adeguata all'impegno e alla tipologia dell'attività svolta.
Si applica a tutte le guide turistiche che erogano prestazioni professionali e ai committenti che ne richiedono i servizi.
Una guida turistica svolge una visita guidata specialistica della durata di un'intera giornata all'interno di un sito archeologico complesso. Il compenso concordato per il servizio viene calcolato tenendo conto delle ore effettive di lavoro e dell'alto livello di approfondimento richiesto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.