Art. 12
LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190
In vigore dal 1 mag 2024
Divieti e sanzioni
1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all', comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall', comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario
di servizi turistici
di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine,
alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici
è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all', si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all', comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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