AccordoCapo 3Sez. A

Art. 3.14

Domande manifestamente infondate

In vigore dal 13 ott 2023
.14 Domande manifestamente infondate 1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'.9 (Tribunale di primo grado), e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda è manifestamente infondata. 2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione. 3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima udienza della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione. 4. Tale procedura e qualsiasi decisione del tribunale lasciano impregiudicato il diritto del convenuto di contestare, a norma dell'.15 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda, nonché il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali.
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Domande manifestamente infondate (Art. 3.14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo