Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.13
Diritto applicabile e regole di interpretazione
In vigore dal 13 ott 2023
.13
Diritto applicabile e regole di interpretazione
1. Il tribunale decide se il trattamento oggetto della domanda rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti).
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il tribunale applica il presente accordo interpretandolo in conformità della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e di altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le parti1.
______
 1 Si precisa che il diritto interno delle parti non rientra nel
diritto applicabile. Qualora debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una delle parti come una questione di fatto, il tribunale segue l'interpretazione prevalente di tale disposizione condivisa dagli organi giurisdizionali e dalle autorità di tale parte; qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità delle parti. Il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordai sensi del diritto interno della parte della controversia.
3. Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative al presente accordo, il comitato, a norma dell'.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera f), può adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello e ogni sentenza deve conformarsi a tale interpretazione. Il comitato può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-13