Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.12
Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie
In vigore dal 13 ott 2023
.12
Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie
Le parti si adoperano, tra di esse e insieme ad altri partner commerciali interessati, per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Al momento della costituzione di tale meccanismo multilaterale il comitato valuta l'adozione di una decisione volta a stabilire che le controversie in materia di investimenti insorte nel quadro della presente sezione siano risolte mediante tale meccanismo multilaterale e adotta le misure transitorie appropriate.
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