AccordoCapo 3Sez. A

Art. 3.17

Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia

In vigore dal 13 ott 2023
.17 Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia 1. Il tribunale accoglie le osservazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del trattato dalla parte non coinvolta nella controversia, oppure può invitare quest'ultima a fornire tali osservazioni, previa consultazione con le parti della controversia. 2. Il tribunale non può trarre conclusioni dalla mancanza di osservazioni o di risposte all'invito di cui al paragrafo 1. 3. Il tribunale provvede affinché la presentazione di eventuali osservazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento o non arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. 4. Il tribunale provvede altresì affinché le parti della controversia abbiano una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.
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Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia (Art. 3.17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo