Art. 6

Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

In vigore dal 25 feb 2025
1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all', e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15. 3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106#art-6

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