Art. 5
Osservatorio dello spettacolo
In vigore dal 25 feb 2025
1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.
2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:
a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;
b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;
c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;
d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.
3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.
4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.
5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15.
7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.
8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all' della legge 30 aprile 1985, n. 163.
9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all' della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l' della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.
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