Art. 10
Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali
In vigore dal 18 ago 2022
1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all', comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Storico versioni
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