Art. 3

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

In vigore dal 25 feb 2025
1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all', primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15. 3. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura. 4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato , primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo (Art. 3 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.) — Testo vigente | Portale Normativo