Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
In vigore dal 25 feb 2025
1. È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.
2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;
c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;
e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.
3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.
4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15.
6. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106#art-4
In sintesi
L'articolo riconosce ufficialmente la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. L'agente agisce mediante un contratto scritto di procura con firma autenticata per promuovere date, trattare clausole, firmare contratti in nome dell'artista e prestare consulenza anche previdenziale o assistenziale. La legge sancisce l'incompatibilità dell'agente con ruoli direttivi o di consulenza artistica presso enti che percepiscono oltre 100.000 euro di finanziamenti pubblici. Viene inoltre istituito e pubblicato sul sito del Ministero della cultura il registro nazionale di categoria.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina e riconosce formalmente la figura dell'agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, definendone i compiti di tutela degli artisti e prevenendo conflitti d'interesse con enti finanziati con risorse pubbliche.
A chi si applica
Si applica agli agenti e rappresentanti dello spettacolo dal vivo, nonché agli artisti, esecutori e interpreti che conferiscono loro mandato di rappresentanza.
Esempio pratico
Un cantante lirico conferisce procura scritta con firma autenticata a un agente per gestire il calendario delle sue esibizioni e firmare i contratti con i teatri. L'agente cura gli aspetti contrattuali e previdenziali, a patto di non ricoprire ruoli di direzione o consulenza artistica in enti teatrali che ricevono più di 100.000 euro di contributi pubblici.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di stipulare la procura in forma scritta con firma autenticata per la rappresentanza; divieto di assumere incarichi direttivi o di consulenza artistica (anche gratuiti) in enti destinatari di finanziamenti pubblici oltre 100.000 euro; istituzione e pubblicazione del registro nazionale presso il Ministero della cultura.
Cosa è cambiato
Il comma 5 dell'articolo 4 è stato abrogato a seguito del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (art. 21, comma 5-septies, lettera b), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Domande frequenti
Quale forma deve avere l'incarico conferito all'agente?L'incarico deve risultare da un contratto scritto di procura con firma autenticata.
Quali incarichi sono incompatibili con l'attività di agente?L'attività è incompatibile con i ruoli di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico (anche a titolo gratuito) presso enti che ricevono finanziamenti pubblici superiori a 100.000 euro.
Dove viene pubblicato il registro nazionale degli agenti?Il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo è istituito presso il Ministero della cultura e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.