Accordo
Art. 27
Scioglimento e liquidazione
In vigore dal 31 ott 2020
1. La Fondazione è sciolta:
a) se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure
b) se i suoi membri decidono di denunciarlo.
2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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