Accordo

Art. 27

Scioglimento e liquidazione

In vigore dal 31 ott 2020
1. La Fondazione è sciolta: a) se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure b) se i suoi membri decidono di denunciarlo. 2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-27

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