Accordo
Art. 22
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 31 ott 2020
Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e delle sue modifiche è oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo, la controversia è presentata per decisione al consiglio dei governatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-22