Accordo

Art. 22

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 31 ott 2020
Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e delle sue modifiche è oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo, la controversia è presentata per decisione al consiglio dei governatori.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-22

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Risoluzione delle controversie (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo