Accordo
Art. 23
Modifiche
In vigore dal 31 ott 2020
1. Il presente accordo può essere modificato su iniziativa del consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su richiesta di una delle parti. Le proposte di modifica sono trasmesse al depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti a fini di valutazione e di negoziazione.
2. Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie a tal fine.
3. Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata in vigore delle modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-23