Accordo
Art. 25
Entrata in vigore
In vigore dal 31 ott 2020
1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che otto parti di ciascuna regione, compresa la Repubblica federale di Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che tali Stati dell'America latina e dei Caraibi, nonché gli Stati membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
2. Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento degli strumenti di ratifica o di adesione e la data di entrata in vigore del presente accordo, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-25