Accordo

Art. 29

Riserve

In vigore dal 31 ott 2020
1. Al momento della firma o della ratifica del presente accordo, o dell'adesione al medesimo, le parti possono formulare riserve e/o dichiarazioni in merito al suo testo a condizione che esse non siano incompatibili con l'oggetto e con le finalità dell'accordo stesso. 2. Le riserve e le dichiarazioni formulate sono comunicate al depositario, il quale le notifica alle altre parti dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-29

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