Trattato
Art. 6
Richiesta di Trasferimento
In vigore dal 18 dic 2019
Richiesta di Trasferimento
1. Il trasferimento può essere richiesto:
a) dallo Stato di Condanna;
b) dallo Stato di Esecuzione;
c) dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o da terzi legittimati ad agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati.
2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell' del presente Trattato.
3. Le Autorità Centrali possono anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e più agile scambio tra loro.
Storico versioni
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