Trattato
Art. 11
Consegna della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza
In vigore dal 18 dic 2019
Consegna della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza
1. Se il trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza è concesso, gli Stati si accordano sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.
2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza durante il suo trasferimento dallo Stato di Condanna, e successivamente allo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;147#art-t-11