Trattato
Art. 16
Transito
In vigore dal 18 dic 2019
Transito
1. Se una delle Parti concorda con uno Stato terzo il trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, l'altra Parte coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che il transito non sia contrario alla legislazione interna dello Stato.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali, una domanda contenente le generalità della persona in transito. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso in cui sia utilizzato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;147#art-t-16