Trattato

Art. 2

Principi Generali

In vigore dal 18 dic 2019
Principi Generali 1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti possono concordare che la sentenza che infligge la condanna o che applica la misura di sicurezza sia eseguita dallo Stato di Esecuzione. 3. Nel caso di una persona condannata con sentenza la cui esecuzione è sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, lo Stato di Esecuzione adotta le misure di sorveglianza richieste e tiene informato lo Stato di Condanna sul modo in cui esse sono attuate. 4. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura di sicurezza che sia loro applicata è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'.
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