Trattato
Art. 3
Autorità Centrali
In vigore dal 18 dic 2019
Autorità Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Argentina, l'Autorità Centrale è il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni
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