Art. 3 · Autorità Centrali
Trattato

Art. 3

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Autorità Centrali

In vigore dal 18 dic 2019
Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Argentina, l'Autorità Centrale è il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
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