Art. 6 · Richiesta di Trasferimento
Trattato

Art. 6

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Richiesta di Trasferimento

In vigore dal 18 dic 2019
Richiesta di Trasferimento 1. Il trasferimento può essere richiesto: a) dallo Stato di Condanna; b) dallo Stato di Esecuzione; c) dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o da terzi legittimati ad agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell' del presente Trattato. 3. Le Autorità Centrali possono anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e più agile scambio tra loro.
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