Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Art. 9
In vigore dal 22 ott 2019
Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente mediante scambio di note diplomatiche fra le Parti.
Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall' del presente Accordo per la sua entrata in vigore.
In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione delle norme del presente Accordo, le Parti le risolveranno tramite consultazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;120#art-asc-9