Accordo sulla cooperazione culturale
Art. 3
In vigore dal 22 ott 2019
Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale.
In conformità con le rispettive legislazioni nazionali nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente faciliterà l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte Contraente ai rispettivi enti culturali e scientifici, agli archivi, ai musei, alle biblioteche.
Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà in particolare la collaborazione nel campo dell'archivistica e della biblioteconomia, avvalendosi delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione avanzati, promuoverà i contatti diretti tra archivi e biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione, nonché specifici programmi di formazione nel settore.
Le Parti Contraenti favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari nella sfera dell'archeologia, del restauro e della conservazione del patrimonio culturale.
Particolare attenzione sarà riservata alla collaborazione tra le Parti Contraenti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003, rispettivamente sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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