Accordo sulla cooperazione culturale

Art. 7

In vigore dal 22 ott 2019
Ciascuna delle Parti Contraenti presterà il sostegno necessario all'attività degli Istituti di cultura dell'altra Parte Contraente aperti sul suo territorio - agli Istituti di cultura italiana nella Repubblica di Belarus ed ai Centri di cultura bielorussa nella Repubblica italiana. Le Parti Contraenti favoriranno, in accordo con la legislazione vigente, anche il funzionamento sui propri territori delle associazioni culturali dell'altra Parte Contraente, inclusi i Comitati della società Dante Alighieri.
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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120#art-asc-7-2

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