Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 22 ott 2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
Storico versioni
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