Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2019
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus qui di seguito denominati le Parti; Riconosciuta l'importanza del ruolo della scienza e della tecnologia nello sviluppo delle economie di ambedue gli Stati; Considerati i rapporti già consolidati nella cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Stati; Riconosciuta la necessità di perfezionare l'interazione ed il coordinamento nel summenzionato campo; Tenuto conto delle iniziative dell'Unione europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica suscettibili di ampliare l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse; Animati dal desiderio di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati; Hanno convenuto quanto segue: . Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra i due Stati nel campo della scienza e della tecnologia nei settori di mutuo interesse su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali nonché, per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea sulla materia.
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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120#art-asc-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. — Testo vigente | Portale Normativo