Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Art. 2
In vigore dal 22 ott 2019
Le Parti contribuiranno allo sviluppo a lungo termine della cooperazione diretta nel campo della scienza e della tecnologia tra le organizzazioni e le imprese scientifiche e scientifico-produttive sulla base di accordi fra loro stipulati. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.
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