Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Art. 7

In vigore dal 22 ott 2019
Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione mista italo-bielorussa per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione determinerà le priorità della cooperazione tecnico-scientifica, ne esaminerà l'andamento, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e vigilerà sulla loro attuazione. La Commissione, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà alternativamente in Italia ed in Belarus, in data da concordare per le vie diplomatiche. Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse. La Commissione, qualora necessario, potrà istituire gruppi di lavoro di carattere permanente e/o ad hoc per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potrà, inoltre, invitare esperti per ulteriori approfondimenti ed elaborazioni su problemi specifici.
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