Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Art. 8

In vigore dal 22 ott 2019
Le disposizioni del presente accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali, nonché nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120#art-asc-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo