Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Art. 11
In vigore dal 22 ott 2019
Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per un periodo successivo di uguale durata.
Ciascuna parte potrà denunciare l'Accordo, notificando per iscritto tale intenzione all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza della sua durata. Tale denuncia non pregiudicherà il completamento del programma esecutivo in corso. Ogni modifica dell'Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al completamento secondo le modalità concordate.
In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Trieste, il 10 giugno 2011, in due originali, in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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