Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 22 ott 2019
1. Per l'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), relativamente agli , è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per l'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), relativamente agli , è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;120#art-rd-3