Allegato

Art. 12

Controversie

In vigore dal 23 dic 2017
Controversie Le Parti contraenti si impegnano a comporre mediante soluzione negoziata ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Qualora le parti contraenti non giungano ad un accordo in merito alla composizione della controversia, ciascuna delle Parti contraenti interessate può intentare una procedura presso un tribunale arbitrale. Ciascuna delle Parti contraenti coinvolte nella controversia nomina un arbitro; tuttavia, in caso di controversia tra una Parte contraente e due o più altre Parti, queste ultime nominano un arbitro comune. Gli arbitri così designati nominano un cittadino di uno Stato diverso dagli Stati di appartenenza delle parti contendenti, quale superarbitro e Presidente del tribunale arbitrale con potere di voto decisivo in caso di parità di voti degli arbitri. Gli arbitri sono nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitrato, il Presidente entro tre mesi a decorrere dalla stessa data. Decorsi i termini di cui al precedente comma, e in assenza di un diverso accordo, ciascuna parte contendente può chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o, eventualmente, della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le nomine necessarie. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza semplice. Il tribunale arbitrale decide secondo le disposizioni dell'articolo 38 comma 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le decisioni del tribunale sono vincolanti. Il tribunale stabilisce le norme di procedura ai sensi del Capitolo III del Titolo IV della Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907. Ciascuna delle parti contendenti si fa carico delle spese da essa sostenute e partecipa in quote uguali ai costi della procedura arbitrale. Le decisioni del tribunale arbitrale si basano sulle norme di diritto applicabili alla controversia in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-a-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controversie (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo