Allegato
Art. 14
Adesione
In vigore dal 23 dic 2017
Adesione
Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, qualsivoglia Governo può aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti, secondo le condizioni pattuite. Le condizioni di adesione saranno oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e il Governo o gruppo di Governi in via di adesione.
I Governi che aderiscono alla presente Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla data della firma iniziale beneficiano delle stesse condizioni delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-a-14